Si è concluso il processo di definizione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle. Il decreto di adozione dei CAM è pronto per essere trasmesso al Ministro dell’Ambiente per la firma e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Nella definizione dei criteri ambientali minimi sono stati considerati i seguenti aspetti:
In merito agli aspetti sociali, in particolare, si è ritenuto di inserire una specifica tecnica sulla “tracciabilità” dei prodotti offerti, che consente non solo di evidenziare la provenienza del prodotto (non sempre trasparente), la sua non-contraffazione e le caratteristiche che il materiale deve rispettare ma anche la verifica lungo le catene di forniture del rispetto dei diritti fondamentali e del diritto al lavoro dignitoso.
Ciò favorisce che le imprese applichino la “due diligence” per evitare o ridurre al mimino il rischio che tali diritti siano violati, tanto nelle catene di fornitura lunghe frammentate e complesse, quanto in quelle locali.
Tali aspetti sono stati ulteriormente valorizzati inserendo requisiti più stringenti, relativi alla gestione dell’intera filiera produttiva, tra i criteri premianti (non obbligatori, ma consigliati) con inserita una clausola che prevede che la Stazione Appaltante possa eseguire audit in situ, lungo la catena di fornitura, lasciando alla opportuna valutazione della stessa, in funzione delle caratteristiche del capitolato tecnico, l’importo a base di gara al di sopra del quale applicare tale clausola.
Infine, per facilitare l’attività di verifica della conformità alle caratteristiche ambientali richieste, per due specifiche tecniche più “spinte”, si è ritenuto opportuno prevedere una soglia minima di applicabilità, fissata per importi maggiori o uguali a euro 40.000. Ferma restando la facoltà per le stazioni appalti di applicarle anche per importi inferiori, ovvero, in tali casi, di utilizzarli come criteri premianti.
Questo consente di semplificare l’accertamento dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti e di ridurre l’onerosità economica dei mezzi di prova da parte dell’offerente, nel caso di forniture per importi ridotti, mantenendo al contempo tali requisiti per importi più significativi.