Con Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 ottobre 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 259 del 6 novembre 2017), nell'ambito del Piano Nazionale d'Azione sul GPP, sono stati approvati i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Nelle premesse del Decreto, in modo coerente ai principi del GPP, si ribadisce che l’utilizzo di questi CAM da parte delle stazioni appaltanti permettono di ridurre gli impatti ambientali degli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici, considerati in un’ottica di ciclo di vita. Nei casi di affidamento del servizio di progettazione, i CAM dovranno costituire parte integrante del disciplinare tecnico elaborato dalla stazione appaltante in modo da indirizzare la successiva progettazione. Naturalmente tali criteri non sostituiscono per intero quelli normalmente presenti in un capitolato tecnico, ma si vanno ad integrare ad essi, in quanto afferiscono ai requisiti ambientali che l’opera deve possedere e si vanno ad aggiungere alle prescrizioni e prestazioni già in uso o previste dalle norme.
Per evitare che in fase di esecuzione dei lavori vengano apportate modifiche non coerenti con la progettazione, è necessario che la pubblica amministrazione indichi esplicitamente nel bando di gara o nei documenti di affidamento che sono ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell’affidamento redatto nel rispetto dei CAM, ossia che la variante preveda prestazioni superiori rispetto al progetto approvato.
Sarebbe quindi importante che la stazione appaltante definisse un sistema di sanzioni (es: penali economiche) da applicare qualora all’aggiudicatario non raggiunga gli obiettivi previsti oppure nel caso che non siano stati rispettati i criteri sociali contenuti nel Decreto.