Nel comparto dei servizi pubblici di igiene urbana si è assistito spesso a gare d’appalto che non hanno valorizzato né la qualità né l’ecologicità delle prestazioni richieste. Paolo Fabbri, esperto di Green Public Procurement e Presidente di Punto 3 Srl, ne parla in un articolo su GSA Igiene Urbana
L’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.L.gs. 18 aprile 2016 n. 50) introduce novità molto importanti per la gestione dei rifiuti urbani. In particolare, l’art.34 del codice stabilisce l’obbligo di applicare in maniera integrale le “specifiche tecniche di base” e le “condizioni di esecuzione contrattuali” dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) cioè indicazioni di carattere tecnico che - per gli ambiti in cui sono stati approvati - identificano un approvvigionamento pubblico come coerente ai principi del Green Public Procurement (GPP).
Considerando che con Decreto Ministeriale del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014) sono stati adottati i
CAM per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in questo ambito, è diventato obbligatorio, da parte delle stazioni appaltanti, aggiudicare le gare tenendo in considerazione gli impatti ambientali. L’art. 95 del codice, inoltre, si riferisce all’offerta economicamente più vantaggiosa riconosciuta come criterio principale di valutazione delle offerte. L’articolo infatti limita ed elenca i casi in cui una stazione appaltante può ricorrere a una valutazione puramente economica delle offerte (prezzo più basso) e stabilisce chiaramente, al contempo, che non dovranno essere aggiudicati al prezzo più basso i contratti relativi ai servizi ad alta intensità di manodopera (come la gestione di rifiuti urbani). Dall’analisi di queste due importanti novità emerge che negli appalti per la gestione
dei rifiuti urbani le stazioni appaltanti dovranno obbligatoriamente considerare la qualità e l’ecologicità del servizio e il prezzo diventa uno dei criteri di valutazione delle offerte e non più l’unico o il più importante.
Le stazioni appaltanti inoltre ai sensi dell’art.95, comma 6, possono utilizzare, tra i criteri premianti nelle gare per la gestione dei rifiuti, i seguenti criteri premianti dell’offerta tra cui:
Partendo dall’analisi di queste novità normative esaminiamo i contenuti salienti dei CAM per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.
La prima importante indicazione è rappresentata dalla dotazione da parte dell’impresa che si aggiudicherà l’appalto di un rapporto almeno semestrale sul servizio che consenta di valutare l’efficacia dello stesso rispetto alle esigenze degli utenti e ne evidenzi gli impatti ambientali e le eventuali criticità. Nei rapporti periodici dovranno essere presenti i seguenti dati:
Inoltre, l’appaltatore dovrà utilizzare contenitori - per la raccolta di rifiuti sia stradale che domiciliare - in materiale riciclato per almeno il 50%, con eccezione dei sacchi per la raccolta dell’organico che devono essere compostabili.
Inoltre almeno il 30 % (in numero) degli automezzi utilizzati dall’appaltatore, nell’ambito dello svolgimento del contratto, per la raccolta e il trasporto di rifiuti devono avere motorizzazione non inferiore ad Euro 5, oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl. Entro un anno dall’aggiudicazione del contratto, l’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante una relazione contenente elementi utili alla definizione di azioni per la
riduzione dei rifiuti.
Su quest’ultimo ambito della riduzione dei rifiuti, il decreto elenca una serie di indicazioni operative da adottare:
In conclusione, si può affermare che la modalità di raccolta differenziata prevista dai CAM permette di aumentare la quantità e la qualità delle singole frazioni di rifiuti raccolte, facilitando e rendendo più economico il riciclaggio che può, in tal modo, diventare “attività appetibile” per nuove iniziative imprenditoriali all’insegna di una economia circolare, efficiente e competitiva.