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Decreto Bioshopper: un po' di chiarezza

Decreto Bioshopper: un po' di chiarezza - AcquistiVerdi.it

Il 22 maggio 2012 il Ministero dell’Ambiente, rispondendo ad una interrogazione parlamentarein merito al Dl 2/2012 "Bioshopper" convertito in legge 28/2012, ha chiarito il senso dell'articolo 2 a favore di una interpretazione del testo coerente con l'intenzione generale della legge. Dall'entrata in vigore della legge 28, il 25 marzo 2012, possono essere commercializzati solo:

  • shopper monouso composti da polimeri biodegradabili conformi alla norma UNI EN 13432:2002;
  • shopper realizzati con altri polimeri (non compostabili) con uno spessore minimo di 100 micron per uso alimentare e 60 micron per altri usi (che diventano rispettivamente 200  e 100 micron nel caso di shopper con maniglia esterna).

Con questa interpretazione l'utilizzo di polimeri non biodegradabili viene permesso solo per shopper riutilizzabili, mentre gli shopper monouso dovranno essere realizzati esclusivamente in bioplastica.

Inoltre il Ministero ha precisato ulteriormente che gli shopper riutilizzabili dovranno contenere obbligatoriamente il 30% di plastica riciclata se per uso alimentare o il 10% per altri usi.

 



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