Il 22 maggio 2012 il Ministero dell’Ambiente, rispondendo ad una interrogazione parlamentarein merito al Dl 2/2012 "Bioshopper" convertito in legge 28/2012, ha chiarito il senso dell'articolo 2 a favore di una interpretazione del testo coerente con l'intenzione generale della legge. Dall'entrata in vigore della legge 28, il 25 marzo 2012, possono essere commercializzati solo:
Con questa interpretazione l'utilizzo di polimeri non biodegradabili viene permesso solo per shopper riutilizzabili, mentre gli shopper monouso dovranno essere realizzati esclusivamente in bioplastica.
Inoltre il Ministero ha precisato ulteriormente che gli shopper riutilizzabili dovranno contenere obbligatoriamente il 30% di plastica riciclata se per uso alimentare o il 10% per altri usi.