La Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 17 settembre 2002 stabilisce la legittimità di introdurre in un appalto bandito secondo la modalità di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, criteri ambientali per forniture o servizi purché:
• siano collegati direttamente all’oggetto dell’appalto e non diano una scelta illimitata nell’aggiudicazione del contratto;
• siano espressamente richiamati nella documentazione del bando e siano coerenti con i principi fondamentali degli appalti pubblici (non discriminazione dell’offerta).